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aziende autorizzate emissioni in atmosfera

Lista aziende autorizzate alle emissioni in atmosfera. Ultimo aggiornamento: 1 Marzo 2024.

Come previsto dal D.Lgs. n. 183 del 15 novembre 2017, in vigore dal 19 dicembre 2017, tutte le date di scadenza delle ACG in essere sono state prolungate di cinque anni.

 
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Il Progetto Veneto ADAPT

Tra il 2017 e il 2020 la Città metropolitana ha partecipato al progetto LIFE Veneto ADAPT, in partnership con le città di Padova (leader), Treviso e Vicenza, l’Unione dei Comuni del Medio Brenta e, come partner scientifico-tecnici, l’Università IUAV di Venezia, lo studio SOGESCA e il network Agenda 21.

L’obiettivo principale del progetto è stato quello di supportare gli enti locali nella transizione dal Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES) al Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile e il Clima (PAESC), promuovendo una strategia di area vasta per l’adattamento ai cambiamenti climatici, grazie anche alla definizione di metodologie e strumenti operativi a supporto di tutti gli attori coinvolti.

Nel seguito i principali documenti metodologici predisposti grazie al progetto:

  • Strategy paper: verso una strategia locale per l’adattamento 
  • Linee guida a supporto dei Comuni per la redazione dei PAESC
  • Abaco delle misure di adattamento negli strumenti di pianificazione

Grazie a tale progetto, la Città metropolitana ha inoltre potuto realizzare un insieme di strumenti per supportare i propri Comuni nella redazione dei PAESC:

  • l’Inventario delle emissioni per ciascun Comune dal 2011 al 2017, con la collaborazione dello studio ADAPT EV
  • un’area dedicata alle tematiche dei PAESC nel SIT metropolitano, con la collaborazione dello studio ADAPT EV
  • l’Atlante delle infrastrutture verdi e blu con la collaborazione dello studio Divisione Energia

Inoltre sono stati realizzati nove video divulgativi:

  • 1. Il cambiamento climatico [8 min] Video Brochure
  • 2. Il cambiamento climatico [2 min] Video Poster
  • 3. Il Patto dei Sindaci nella CMV [4 min] VIdeo Poster
  • 4. Rischio idraulico: prevenire e intervenire [8 min] Video Poster
  • 5. Atlante infrastrutture blu e verdi [8 min] Video Poster
  • 6. AMICA-E e i contratti PPP [4 min] Video Poster
  • 7. Il PAESC d'area del Veneto Orientale [4 min] Video Poster
  • 8. Azioni a contrasto nel territorio [4 min] Video Poster
  • 9. Impatto attività quotidiane [4 min] Video Poster
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Garanzie Finanziarie

L’avvio delle attività di gestione rifiuti sia in procedura ordinaria che in procedura semplificata è subordinato alla prestazione di apposite garanzie finanziarie, in base alle disposizioni della  Tali garanzie consistono in una fideiussione ed in una polizza per la Responsabilità Civile Inquinamento (RCI).

La fideiussione (Assicurativa o Bancaria) deve essere necessariamente presentata in minimo 3 esemplari (Beneficiario, Contraente, Fideiussore), secondo il modello approvato con la DGRV 2721/2014, compilandolo in ogni sua parte, solo negli appositi spazi vuoti a cura della ditta e senza apportare alcuna modifica. Deve inoltre essere firmato da fideiussore e contraente su ogni pagina e completo dell’attestazione dei poteri di firma del fideiussore che procederà alla sottoscrizione, nonché di copia dei documenti di identità di fideiussore e contraente.

Le attività per le quali è prevista la prestazione di garanzie finanziarie, non possono essere avviate prima dell'accettazione delle stesse.

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Modulistica

Si rammenta che ai sensi del D.Lgs 59/2010 tutti i soggetti privati che intendono presentare istanza di autorizzazine dovranno utilizzare unicamente i moduli del SUAP del comune di riferimento. I moduli presenti al seguente link: https://cittametropolitana.ve.it/modulistica/cerca.html  sono resi disponibili per i soggetti non obbligati a trasmettere per il tramite del SUAP, ovvero soggetti pubblici  o soggetti privati, scelti con procedura pubblica, che operino in luogo e sotto il controllo di un soggetto pubblico.

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Emissioni sostanze cancerogene o tossiche

Adempimenti ai sensi dell’art. 271 comma 7-bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

Il D.Lgs. n.102/2020 ha stabilito con l’art. 271 comma 7-bis che “le emissioni delle sostanze classificate come cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene (H340, H350, H360) e delle sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata debbano essere limitate nella maggior misura possibile dal punto di vista tecnico e dell'esercizio. Dette sostanze e quelle classificate estremamente preoccupanti dal regolamento (CE) n. 1907/2006, del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) devono essere sostituite non appena tecnicamente ed economicamente possibile nei cicli produttivi da cui originano emissioni delle sostanze stesse.”

Ogni cinque anni, a decorrere dalla data di rilascio o di rinnovo dell'autorizzazione, i gestori degli stabilimenti o delle installazioni in cui le sostanze in parola sono utilizzate nei cicli produttivi da cui originano le emissioni inviano all'autorità competente una relazione con la quale si analizza la disponibilità di alternative, se ne considerano i rischi e si esamina la fattibilità tecnica ed economica della sostituzione delle predette sostanze. Sulla base della suddetta relazione l'autorità competente al rilascio dell’autorizzazione alle emissioni può richiedere la presentazione di una domanda di aggiornamento o di rinnovo dell'autorizzazione.

Il comma 7 dell’art. 3 del D.Lgs n. 102/2020 prevede che in caso di gestori di stabilimenti o di installazioni in esercizio al 28/08/2020 in cui le sostanze o le miscele previste dall'articolo 271, comma 7-bis, sono utilizzate nei cicli produttivi da cui originano le emissioni, la relazione è inviata all'autorità competente entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, ovvero entro il 28/08/2021.

Si ricorda, inoltre, che, nel caso in cui uno o più impianti o attività ricompresi in autorizzazioni a carattere generale risultino soggetti al divieto previsto all'articolo 272, comma 4, del Dlgs n. 152/06 così come modificato dal D.Lgs n. 102/2020, il gestore dovrà presentare, entro tre anni dalla data di entrata in vigore del decreto ovvero entro il 28/08/2023, una domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 269 del D.Lgs. n. 152/06. In caso di mancata presentazione lo stabilimento si considera in esercizio senza autorizzazione e perciò soggetto alla sanzione di cui all’art. 279 comma 1del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

Applicabilità:

  • Agli stabilimenti/installazioni soggetti ad autorizzazione ai sensi dell’art. 269 del D.Lgs. 152/06;
  • Agli stabilimenti/installazioni soggetti ad autorizzazione unica ambientale ai sensi del D.P.R. 59/2013;
  • Agli stabilimenti/installazioni soggetti  ad Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al titolo III –BIS del D.Lgs. 152/06;
  •  Agli impianti e attività in deroga con riferimento all’art. 272 comma 4;
  • Visto che lo scopo di cui all’art. 271 comma 7-bis è la sostituzione delle sostanze/miscele con determinate caratteristiche di pericolosità si ritiene che l’indagine sia rivolta alle sostanze presenti nelle materie prime/prodotti che generano emissioni delle sostanze stesse. Non sono pertanto considerate quelle categorie di sostanze la cui eventuale presenza in emissione è dovuta esclusivamente a successivi processi/trasformazioni chimiche (es. combustione) e non alla materia prima tal quale;
  • i gestori di installazioni con Autorizzazione Integrata Ambientale sono soggetti all’adempimento previsto dall’art. 271 comma 7-bis e 3 comma 7 del D.Lgs. 102/2020 relativo all’invio della relazione (entro il 28/08/2021 per le esistenti e successivamente ogni cinque anni) concernente la disponibilità di alternative, la considerazione dei rischi e la fattibilità tecnica della sostituzione delle sostanze pericolose/estremamente preoccupanti citate;

Informazioni generali:

  • l’indagine dovrà riguardare solo le sostanze/miscele utilizzate come materie prime nei cicli produttivi da cui si originano le emissioni soggette ad autorizzazione: sia che siano convogliate a camino, che siano diffuse o reimmesse in ambiente di lavoro;
  • ai fini della classificazione “CMR”, la sola presenza di una sostanza classificata all’interno di una miscela non rende automaticamente classificata la miscela, qualora la percentuale di detta sostanza sia inferiore ad un determinato livello. Per quanto concerne le sostanze cancerogene, mutagene e tossiche per la riproduzione la soglia al di sopra della quale l’intera miscela è classificata cancerogena / mutagena è, pari allo 0,1 % in peso, mentre nel caso delle miscele tossiche per la riproduzione la soglia è pari allo 0,3% in peso. La classificazione di una miscela (indicazioni di pericolo – Frasi H) è indicata al punto 2 delle Schede Dati Sicurezza (SDS); nel punto 3.2 delle SDS sono, invece, indicati i componenti di una miscela e le loro indicazioni di pericolo; alcuni dei componenti non sono riportati al punto 2, in quanto non presenti in misura significativa nella miscela finale (ovvero superiore alle soglie sopra indicate). Ai fini della relazione si valuterà, perciò, solo la classificazione della miscela (H340, H350, H360);
  • non sono accettabili valutazioni basate su schede di sicurezza (SDS) superate riportanti Frasi di Rischio (R);
  • per quanto concerne le sostanze rientranti nell’elenco delle SVHC, devono essere considerate le miscele che contengono tali sostanze in concentrazione uguale o superiore allo 0,1% p/p per similitudine con quanto sopra riportato e scegliendo la percentuale più cautelativa.

Impianti e attività in deroga art. 272 comma 1 - allegato IV parte I

  • non sono tenuti alla trasmissione della relazione i Gestori delle attività di cui all’art. 272, comma 1 del D.Lgs.152/06 e s.m.i. in quanto la norma considera le loro emissioni scarsamente rilevanti e non soggette ad autorizzazione;
  • non sono, perciò, da considerare al fine del presente adempimento nemmeno le attività scarsamente rilevanti svolte all’interno di stabilimenti soggetti ad autorizzazione (p.e. non andranno considerate le sostanze/miscele utilizzate nelle attività di laboratorio rientranti nella lettera jj della Parte 1 dell’allegato IV alla Parte Quinta, anche qualora presenti all’interno di stabilimenti soggetti ad autorizzazione AUA/AIA).

Impianti e attività in deroga art. 272 comma 2 - allegato IV parte II - Autorizzazioni a carattere generale

  • il divieto di applicazione delle disposizioni dei commi 2 e 3 dell’art. 272 del D.Lgs. 152/2006 (divieto di adesione alle autorizzazioni a carattere generale) nel caso siano utilizzate nei cicli produttivi, da cui originano le emissioni, le sostanze o le miscele con indicazioni di pericolo H350, H340, H350i, H360D, H360F, H360Df e H360Fd, dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. 102/2020 (28/08/2020) è esteso anche al caso di utilizzo di sostanze o miscele classificate estremamente preoccupanti da cui originino emissioni;
  • si rammenta che nel caso in cui uno o più impianti o attività esistenti ricompresi in autorizzazioni di carattere generale di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 272, risultino soggetti al divieto previsto all’articolo 272, comma 4, per effetto del D.Lgs. 30 luglio 2020, n. 102, il Gestore è tenuto a presentare una domanda di autorizzazione ai sensi dell’articolo 269, entro il 28/08/2023. In caso di mancata presentazione, lo stabilimento si considera in esercizio senza autorizzazione;
  • nel caso in cui, invece, a seguito di una modifica della classificazione di una sostanza, uno o più impianti o attività ricompresi in autorizzazioni generali siano soggetti al divieto previsto all’articolo 272, comma 4, il Gestore deve presentare all'Autorità competente una domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 269, entro tre anni dalla modifica della classificazione;
  • ovviamente se entro i tre anni verrà effettuata la sostituzione della sostanza/miscela e quindi decadrà il divieto non sarà necessaria la presentazione della domanda e l’Autorizzazione a carattere Generale resterà in vigore;
  • si precisa che per le autorizzazioni a carattere generale non è previsto l'invio della relazione citata dall'art. 271 comma 7 bis.

Modalità di compilazione “Modello_relazione_art_271_comma_7_bis”

  1. Verifica della presenza di sostanze di cui al paragrafo “informazioni generali”;
  2. Compilazione del modello predisposto dalla Città Metropolitana di Venezia con l’indicazione nell’allegato 1 delle sostanze di cui all’art. 271 comma 7-bis, il loro nome commerciale riportato nella scheda di sicurezza e l’indicazione della sostituibilità o meno e relativa motivazione tecnica o economica (o entrambe);
  3. Per ogni sostanza/miscela indicate, deve essere compilato l’allegato 2 in ogni sua parte. La disponibilità di alternative (punto 4) andrà analizzata tenendo conto (punto 6) delle specifiche dei prodotti (valutando sostanze/miscele meno pericolose) e del ciclo produttivo in cui vengono utilizzati (valutando la possibilità di modificare la tecnologia o il ciclo produttivo stesso) anche valutando eventuali rischi (punto 5) connessi alle alternative ipotizzabili;
  4. Nel caso di assenza di alternative o impossibilità tecnica o economica a procedere alla sostituzione queste andranno motivate (punto 7). Successivamente la ditta dovrà rivalutare le sostanze a seguito di successive modifiche delle classificazioni o modifiche sostanziali e riinviare una nuova valutazione allo scadere dei  cinque anni;
  5. Nel caso in cui, invece, sia possibile procedere alla sostituzione delle sostanze/miscele dovrà essere valutato se e come verranno modificate le emissioni prodotte e con quali tempistiche sarà possibile procedere;
  6. Se la modifica non comporterà la necessità di un adeguamento degli inquinanti o dei valori di emissione già autorizzati sarà sufficiente barrare il punto 7 b) e continuare a rispettare quanto previsto dal decreto autorizzativo vigente;
  7. Se la modifica comporterà la necessità di un adeguamento dei valori di emissione degli inquinanti autorizzati e quindi l’aggiornamento del provvedimento autorizzativo (o il rinnovo nel caso in cui sia prossimo il termine per la scadenza del provvedimento in essere) dovrà essere barrato il punto 7 a) e andrà presentata una domanda di adeguamento. Il termine di adeguamento non potrà essere superiore a 4 anni dal rilascio della nuova autorizzazione.

Modifiche della classificazione

  • In caso di stabilimenti o di installazioni in cui le sostanze o le miscele utilizzate nei cicli produttivi da cui originano le emissioni saranno assoggettate all’art. 271 comma 7-bis a seguito di una modifica della classificazione delle stesse sostanze o miscele, il gestore presenterà, entro tre anni dalla modifica, una domanda di autorizzazione volta all'adeguamento alle disposizioni dell’art. 271 comma 7-bis, allegando la relazione ivi prevista.

Domande di autorizzazione per nuovo impianto o modifica sostanziale o non sostanziale

  1. I gestori che presentano domanda di autorizzazione per nuovi stabilimenti/installazioni devono allegare anche: 
    - la dichiarazione che non vengono prodotte emissioni delle sostanze classificate come cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene (H340, H350, H360) e delle sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata e di quelle classificate estremamente preoccupanti dal regolamento (CE) n. 1907/2006; 
    oppure nel caso in cui, invece, sia indispensabile l’utilizzo delle sostanze predette che producono emissioni
    - la relazione con la quale si analizza la disponibilità di alternative, se ne considerano i rischi e si motiva la non fattibilità tecnica ed economica della sostituzione. 
  2. I gestori che presentano domanda di autorizzazione per modifiche di stabilimenti/installazioni devono allegare anche:
    - la dichiarazione che non vengono prodotte nuove/ulteriori emissioni delle sostanze classificate come cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene (H340, H350, H360) e delle sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata e di quelle classificate estremamente preoccupanti dal regolamento (CE) n. 1907/2006;
    oppure
    - la relazione con la quale si analizza la disponibilità di alternative, se ne considerano i rischi e si esamina la fattibilità tecnica ed economica della sostituzione delle sostanze nel caso vengono prodotte nuove/ulteriori emissioni delle sostanze classificate come cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene (H340, H350, H360) e delle sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata e di quelle classificate estremamente preoccupanti dal regolamento (CE) n. 1907/2006.

Riferimenti:

Dott.ssa Giulia Adolfo    tel. 0412501236

Ing. Alice Tosetto           tel. 0412501977

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Itinerari e Percorsi Naturalistici

La provincia di Venezia è ricca di luoghi da conoscere e visitare che vanno al di fuori dei normali percorsi turistici.
L'ecosistema del nostro territorio sia lagunare che fluviale e alcune oasi dell'entroterra meritano di essere conosciute e non possiamo non suggerire a chiunque di aprofittare dei week end per visitare i forti, le oasi, i fiumi e gli itinerari naturalistici che i volontari di moltissime associazioni mantengono con il loro prezioso contributo aperte, pulite e attive.

Spesso si tratta di oasi meravigliose a pochi passi dai centri cittadini come quelle di Noale e Salzano.

Abilitazione alla conduzione di impianti termici

La Regione del Veneto, con la L. R. n. 11 del 13 aprile 2001 e la DGR. n. 1734 del 26 ottobre 2011, ha delegato alle Province le funzioni in merito al rilascio dell’abilitazione alla conduzione degli impianti termici di potenza termica nominale superiore a 0.232 MW e l’istituzione dei relativi corsi di formazione, nonché alla formazione e aggiornamento del registro degli abilitati alla conduzione di impianti termici.
Con delibera della Giunta Provinciale n. 104/2012 sono state recepite la Direttiva e le Linee Guida regionali in materia di abilitazione all’esercizio dell’attività di conduttore di impianti termici.

Il conduttore impianti termici svolge attività di conduzione degli impianti di potenza superiore a 232 kw. Applica procedure di attivazione e conduzione dell’impianto termico, garantendo il controllo della funzionalità della centrale termica e dei suoi componenti attraverso la verifica dei parametri di regolazione intervenendo, quando necessario, sugli strumenti di regolazione.

Il file riportato di seguito contiene l'elenco dei soggetti abilitati alla conduzione, che hanno frequentato i corsi organizzati dalle società individuate e superato le prove selettive al termine degli stessi.

AVVISO. Richiesta patentino impianti termici per soggetti già abilitati alla conduzione di generatori a vapore.

La richiesta del Patentino per l'abilitazione alla conduzione degli impianti termici in equipollenza con il Certificato di abilitazione alla conduzione di generatori a vapore, ossia senza la necessità di percorso di formazione aggiuntiva, va inoltrata a:

Regione Veneto − Direzione Formazione − Ufficio Attività Riconosciute.

Tel.: 0412795098      E-mail: formazione.riconoscimento@regione.veneto.it

che provvederà direttamente.

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TAVOLO TECNICO ZONALE

Verbali del Tavolo Tecnico Zonale e del Comitato di Indirizzo e Sorveglianza.

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