medi impianti termici civili

Il D.Lgs 15 novembre 2017 n. 183, entrato in vigore il 19 dicembre 2017, ha apportato numerose modifiche alla Parte V del D.Lgs. 152/06 e ai relativi allegati. In particolare, al Titolo II viene aggiunta la definizione di MEDIO IMPIANTO TERMICO CIVILE.

L’art 283 al comma 1 lettera d-bis) del citato D.Lgs. 152/06, definisce medio impianto termico civile l’impianto termico civile con potenza pari o superiore al 1 MW escludendo “gli impianti per il riscaldamento a gas diretto degli spazi interni dello stabilimento ai fini del miglioramento delle condizioni degli ambienti di lavoro”.

Inoltre, ulteriori modifiche alla parte V del Testo Unico Ambientale sono dettate dal più recente D.Lgs. 30 luglio 2020 n. 102.

La norma assoggetta il MEDIO IMPIANTO TERMICO CIVILE ad una serie di obblighi specifici. In particolare:

  • il comma 2 bis dell’art. 284 stabilisce che “i medi impianti termici civili messi in esercizio o soggetti a modifica a partire dal 20 dicembre 2018 devono essere preventivamente iscritti nel registro autorizzativo previsto al comma 2-quater. A tal fine il responsabile dell'esercizio e della manutenzione trasmette all'autorità titolare del registro, entro un termine non inferiore a sessanta giorni prima dell'installazione o della modifica dell'impianto, un apposito atto in cui dichiara i dati previsti all'allegato I, Parte IV-bis, alla Parte Quinta. Il termine di 60 gg. può essere ridotto qualora sussista una imprevedibile urgenza da dichiarare in un atto allegato dal responsabile dell’esercizio e della manutenzione”;
  • il comma 2-ter dell’art. 284 stabilisce che “i medi impianti termici civili messi in esercizio prima  del 20 dicembre 2018 devono essere iscritti nel registro autorizzativo previsto al comma 2-quater entro il 1° gennaio 2029. A tal fine il responsabile dell'esercizio e della manutenzione trasmette all'autorità titolare del registro, entro il  31 ottobre 2028, un apposito atto in cui dichiara i dati previsti all'allegato  I,  Parte IV-bis, alla Parte Quinta”.

Inoltre:

  • il comma 2 quater dell’art. 284 stabilisce che “è tenuto, presso ciascuna autorità competente, un registro per l'iscrizione dei medi  impianti  termici  civili.  Entro trenta giorni dalla ricezione degli atti previsti ai commi  2-bis e 2-ter l'autorità competente effettua o nega  'iscrizione  nel registro autorizzativo e comunica  tempestivamente  tale esito al richiedente”;
  • l’art. 273-bis al comma 11 stabilisce che: “è tenuto, presso ciascuna autorità competente, con le forme da questa stabilite, un registro documentale nel quale sono riportati i dati previsti all'allegato I, Parte IV-bis, alla Parte Quinta per i medi impianti di combustione e per i medi impianti termici civili di cui all'articolo 284, commi 2-bis e 2-ter, nonché i dati  relativi alle modifiche di tali impianti. E' assicurato l'accesso del pubblico alle informazioni contenute nel registro, attraverso pubblicazione su siti internet, secondo le disposizioni del decreto legislativo  19  agosto 2005, n. 195”.

La Città metropolitana di Venezia  in qualità di autorità competente in materia, ha pertanto predisposto il REGISTRO AUTORIZZATIVO dei medi impianti termici civili e definito la procedura per l’iscrizione e gli adempimenti successivi, secondo il dettato della norma. 

Area tutela ambientale - servizio tutela acqua ed atmosfera e agroambiente
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