ITER BONIFICHE

L’art. 242 del D.lgs 152/2006 delinea la procedura ordinaria per la bonifica dei siti contaminati che si articola in più fasi. In particolare, al verificarsi di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il sito, nonché quando si individua una contaminazione storica che possa ancora comportare rischi di aggravamento della situazione di contaminazione, il responsabile dell’inquinamento mette in opera dapprima (entro 24 ore) le necessarie misure di prevenzione dandone immediata comunicazione; quindi avvia un’indagine preliminare per accertare il superamento o meno dei livelli delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC). Nel caso in cui non vengano superati i livelli di CSC, il responsabile provvede al ripristino della zona della zona contaminata e ne dà notizia, con apposita autocertificazione, al Comune ed alla Provincia che effettuano le attività di verifica e controllo. Nel caso in cui, invece, l’indagine preliminare accerti il superamento delle CSC, il responsabile dell’inquinamento è tenuto a notiziare immediatamente il Comune e le Province competenti per territorio, descrivendo le misure di prevenzione e di messa in sicurezza di emergenza adottate. Quindi nei successivi, 30 giorni, presenta alle predette amministrazioni, nonché alla Regione territorialmente competente il Piano di Caratterizzazione che deve essere autorizzato dalla regione medesima, tramite apposita Conferenza di Servizi (CdS), con eventuali prescrizioni integrative. In base alle risultanze della caratterizzazione, al sito è applicata la procedura di Analisi di Rischio sito specifica per la determinazione delle concentrazioni soglia di rischio (CSR). Entro sei mesi dall’approvazione del piano di caratterizzazione, il soggetto responsabile presenta alla Regione i risultati dell’Analisi di Rischio, che li approva a mezzo conferenza di servizi. In particolare, qualora gli esiti della procedura dell’Analisi di Rischio dimostrino che la concentrazione dei contaminanti presenti nel sito è inferiore alle concentrazioni soglia di rischio (CSR), la CdS, con l’approvazione del documento, dichiara concluso positivamente il procedimento. È possibile in tal caso prevedere il monitoraggio sul sito per verificare la stabilizzazione della situazione riscontrata. Laddove, invece, si dimostri che la concentrazione dei contaminanti presenti nel sito è superiore ai valori di CSR, il soggetto responsabile sottopone alla Regione nei successivi 6 mesi dall’approvazione del documento di analisi di rischio, il Progetto Operativo degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza operativa o permanente, ed eventualmente le ulteriori misure di riparazione e di ripristino ambientale. Il progetto di bonifica è approvato dalla Regione, dopo aver acquisito il parere del Comune e della Provincia interessati e sentito il parere di Comune e della Provincia interessati mediante apposita CdS e sentito il soggetto responsabile, con eventuali prescrizioni ed integrazioni entro 60 gg dal suo ricevimento.

In Veneto gli adempimenti dell'art. 242 sono di competenza comunale con l’esclusione dei siti ricadenti nel Bacino Scolante in Laguna di Venezia  la cui competenza è della Regione.

Per maggiorni informazioni inerenti le procedure di bonifica si rimanda alla consultazione del sito ARPAV nell'area siti contamianti www.arpa.veneto.it/temi-ambientali/siti-contaminati